IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito
il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31  ottobre  e  1°
novembre 2010, prorogato fino al 30 novembre  2012  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  22
ottobre 2010, n. 3909; 
  Visto  l'art.  11,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Liguria del 17  dicembre
2012; 
  Acquisita l'intesa della regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;  
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Liguria e' individuata, a  partire  dal  1°  dicembre
2012,  quale  amministrazione  competente  al   coordinamento   delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
nel contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale  in
conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il  territorio
della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Direttore  generale  del
Dipartimento ambiente della  regione  Liguria  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente  ordinanza.  Egli  e'  autorizzato  a  porre  in  essere  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Per i fini di  cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  Commissario  delegato,  provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Direttore
generale del Dipartimento ambiente della  regione  Liguria  tutta  la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4.  Il  predetto  Direttore,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della regione  Liguria,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   le   quali
provvedono  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  generale  del  Dipartimento
ambiente della regione Liguria provvede, fino al completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5465 che viene allo  stesso  intestata
per trentasei mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana.  Il  predetto  soggetto  e'   tenuto   a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
generale  del  Dipartimento  ambiente  della  regione  Liguria   puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  regione  Liguria  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  5  e  7
del presente articolo, le eventuali somme residue sono  versate  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero
n. 22330 aperto presso la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  per  la
successiva  rassegnazione  al  Fondo  della  Protezione  Civile,   ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  Direttore  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli